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Fonti sul Bassomedioevo Fabrianese

a cura del Prof. Francesco Pirani


 

  1. Il comune e la giurisdizione dello Stato della Chiesa

 

1287 febbraio 8, Fabriano, nel palazzo comunale

 

Articoli inquisitori relativi ad una controversia insorta fra il comune di Fabriano e il rettore della Marca di Ancona sull’autonomia giurisdizionale rivendicata dal primo.

 

Originale: Archivio storico comunale di Fabriano, Rivendicazioni di beni della comunità, vol. II.

Edizioni: W. Hagemann, Fabriano im Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum bis 1272 (II), “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Biblioteken”, XXXII (1942), doc. VIII, pp. 81-109.

 

1.       Di fronte a voi, Federico di Ypèrs, rettore della Marca di Ancona, il sindaco del comune Morico di Bulgaruccio, a nome del comune, intende dimostrare e sostenere in difesa del comune di Fabriano e della sua giurisdizione contro maestro Pietro di Bonifazio, procuratore generale della curia rettorale, che il comune di Fabriano e i podestà e i rettori che vi furono in passato in questa terra vennero investiti della funzione di rettori, giudicando le cause di primo grado sia civile che criminali (merum et mixtum imperium) insorte fra gli uomini del castello e del suo territorio e che punirono i colpevoli, quando la pena lo esigeva, anche con la morte per decapitazione, per impiccagione, per rogo, tagliando le membra e accecando i colpevoli. Il sindaco intende dimostrare che i rettori amministravano così la giustizia a Fabriano e nel suo territorio da 100 anni e più, da tanto tempo di cui non resta neppure la memoria, e che ancora oggi esercitano tale potestà di giudizio.

2.       Parimenti che il comune esercita tale giurisdizione e che i rettori e i podestà era attribuita così come lo è oggi la competenza di esaminare le cause giudiziarie, di pronunciare le sentenze, di comminare pene, quali la condanna capitale, il taglio delle membra, il rogo per i colpevoli.

3.       Parimenti che il comune promulgò propri ordinamenti e statuti, i quali vennero resi pubblici e fatti conoscere nei luoghi pubblici del castello.

4.       Parimenti che il comune e i suoi ufficiali esercitarono le competenze sopra descritte con la consapevolezza e l’approvazione dei rettori della Chiesa nella Marca, i quali confermarono le sentenze emesse dai podestà e dagli ufficiali comunali nelle cause civili e criminali.

5.       Parimenti che il comune e i suoi ufficiali esercitarono le competenze sopra descritte sulla base i privilegi e diplomi concessi al comuni dagli imperatori romani e dei sommi pontefici e dai loro legati, soprattutto cardinali e che il comune ricevette la giurisdizione sia dai privilegi e diplomi ricevuti che dalla consuetudine.

6.       Parimenti che tutte queste cose sono di note e manifeste in tutta la provincia della Marca e che non possono essere disconosciute, soprattutto a Fabriano

Parimenti che la fama di tutte queste cose è manifesta a tutti.


 


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