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Fonti sul Bassomedioevo Fabrianese

a cura del Prof. Francesco Pirani


 

  1. La «Carta Major» del Comune

1198 luglio, Fabriano,

 

nella piazza del castello (A); nella chiesa di S. Venanzo (B)

 

Le due componenti sociali del comune di Fabriano, i boni homines ed i plebeii, stipulano un accordo che regola i reciproci obblighi e diritti.

 

Originali: [A], Archivio storico comunale di Fabriano, Coll. Perg. I, 31 “Carta di Sforzolo”; [B], Coll. Perg. XVI, 666, rogito 1 “Carta di Fabriano”.

Edizioni: G. Luzzatto, Rustici e signori a Fabriano alla fine del XII secolo, Milano 1909, pp. 13-17 (di A).

Cfr.: Bartoli Langeli, Il comune di Fabriano nella Marca del XIII secolo, in Silvestro Guzzolini e la sua Congregazione monastica, a cura di U. Paoli, Fabriano 2001 («Bibliotheca Montisfani», 25), p. 31-37.

 

 

Con la stipula di questi accordi cessi ogni lite e divisione fino ad oggi insorta fra i signori (boni homines) di Fabriano e gli uomini alle loro dipendenze (plebeii). Poiché infatti niente obbedisce meglio al principio di equità di ciò che gli uomini fissano fra loro di comune accordo, si stabilisce di raggiungere un accordo fra i signori da una parte (elencati nominativamente nei due atti) e dall’altra Ventura e Tebaldo, rappresentanti di tutti gli uomini che sono sottoposti alle dipendenze dei signori. L’accordo verte sui seguenti punti:

 

I.           Innanzi tutti si stabilisce che i dipendenti i quali hanno prestato i diritti ai loro signori da venti anni ad oggi continuino a farlo. Se su questo punto sorgeranno liti i signori dichiareranno sotto giuramento quali obblighi precisamente richiedono e, se questi si rifiuteranno di farlo, sarà un dipendente a dichiararli.

II.       Si stabilisce che permangano gli obblighi contributivi cui sono sottoposti i dipendenti nel caso in cui un figlio del signore venga armato cavaliere o in cui una figlia si sposi.

III.   Si stabilisce che se un dipendente (homo) muore senza eredi diretti, il signore percepisca la parte di eredità pari agli obblighi contributivi cui questo era sottoposto […].

IV.       Se invece un servo (angarialis) muore senza eredi, l’eredità passera al signore, eccetto le sole spese per le esequie.

V.           Si stabilisce che vengano rimessi tutti i danni arrecati in passato ai beni degli uomini di Fabriano.

VI.       Si stabilisce che se un uomo vorrà adire in giudizio al tribunale di un signore il comune cercherà di farsi garante.

VII.   Si stabilisce che i campi abbandonati dai dipendenti passino nelle mani dei loro signori: il comune vigilerà affinché nessuno avanzi diritti illeciti.

VIII.    Si stabilisce che se qualcuno [un cavaliere] della comunità di Fabriano perderà in battaglia un cavallo del valore compreso fra le 12 e le 30 lire per difendere la comunità, quest’ultima rifonderà il relativo valore entro due mesi […].

IX.       Si stabilisce che i signori siano esenti da ogni tassa e dall’obbligo di riparare il castello e di effettuare di turni di guardia, che costituiscono invece obblighi per gli uomini posti alle loro dipendenze.

X.           Si stabilisce che ai signori della comunità fabrianese spetti la metà di tutte le entrate fiscali, mentre l’altra metà andrà a beneficio della comunità stessa.

XI.       Si stabilisce che se qualche dipendente non presterà per inadempienza gli obblighi e i servizi dovuti al suo signore, quest’ultimo potrà dopo otto giorni rifarsi sui beni del primo per un valore doppio a quanto dovuto;

XII.   Si stabilisce che i signori non ricorrano mai alla violenza nei confronti dei loro dipendenti per ottenere le entrate fiscali loro spettanti;

XIII.    Si stabilisce che i rapporti fra i signori di Fabriano ed i loro dipendenti siano regolati allo stesso modo di quelli (ad eam bonam consuetudinem) in vigore a San Severino;

XIV.   Si stabilisce che i signori di Fabriano si adoperino all’accrescimento del castello e della comunità;

XV.       Si stabilisce che ai dipendenti dei signori pervenga la metà di tutte le entrate fiscali e giudiziarie;

XVI.   Si stabilisce che i signori di Fabriano si adoperino nel condurre gli affari del comune con la stesso zelo con cui agiscono i signori di San Severino.

XVII.    Si stabilisce che si mantengano i patti stipulati con i figli di Attone di Sacco;

XVIII.                       Si stabilisce che i signori di Fabriano rispettino gli accordi raggiunti con Ventura, e che cioè quest’ultimo non debba essere sottoposto a nessun onere contributivo come per i cavalieri;

XIX.   Si stabilisce che i signori di Fabriano riconoscano tutto ciò che Venura e Tebaldo hanno realizzato in rappresentanza dei loro dipendenti.

XX.       Si stabilisce che la comunità accolga qualsiasi forestiero allo stesso modo con cui fa la comunità di San Severino;

XXI.   Si stabilisce che tutti i riferimenti alla normativa vigente a San Severino non contraddicano quanto contemplato nei punti sopra elencati;

Le due parti che hanno contratto gli accordi convengono nel fissare come pena in caso di mancato rispetto cento marche d’argento.

Sul testo di questo patto i signori e i rappresentati dei loro dipendenti giurano solennemente tenendo in mano i Sacri Vangeli.

 

(A) Stipulato nella piazza del castello di Fabriano nel luglio 1198 – notaio Sforzolo

(B) Stipulato nella chiesa di San Venanzo di Fabriano nel luglio 1198 – notaio Fabriano.


 


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